Dal 1° Luglio p.v. tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi.
L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Stabilisce, inoltre, che fino al diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possano certificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il documento.Pertanto l'autocertificazione può essere effettuata dai datori di lavoro non oltre la data del 30 giugno 2012
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve contenere:
Sanzioni:
Per omessa redazione del DVR, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavorat ori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione (esempio: uso carrello elevatore, etc.) , è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000